Statuto

STATUTO
Società Italiana di Studi sul Secolo XVIII

Articolo 1 – DENOMINAZIONE
È costituita a tempo indeterminato l’Associazione denominata “Società italiana di studi sul secolo XVIII – Ente del Terzo settore”, in forma abbreviata “SISSD ETS”. L’acronimo ETS sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore.

Articolo 2 – SEDE
La sede dell’Associazione è fissata in Roma, presso la Biblioteca Angelica, piazza S. Agostino 8, ma le assemblee generali e le riunioni dei diversi organi possono tenersi anche in altra sede.
Il trasferimento della sede legale nell’ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Comitato Esecutivo. Il trasferimento della suddetta sede legale in altra città dovrà essere disposta con delibera dell’Assemblea Generale di modifica dello Statuto.

Articolo 3 – FINALITÀ
L’Associazione opera per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo una o più attività di cui si trova specificazione al successivo articolo 4. In particolare, l’Associazione ha lo scopo di promuovere la ricerca storica sul XVIII secolo nei vari campi di studio. A tal fine essa si propone di stimolare scambi scientifico-culturali, di organizzare riunioni, convegni e congressi, di perseguire ogni altra iniziativa utile alla diffusione dei suddetti studi, di costituire un punto di riferimento e un centro di coordinamento dell’attività dei singoli studiosi e di gruppi di ricerca. La Associazione coopera con altre società nazionali e internazionali e aderisce all’ISECS (International Society for Eighteenth-Century Studies). L’Associazione si ispira e promuove la parità di genere e sostiene i principi di inclusione sociale. L’Associazione non ha scopo di lucro.

Articolo 4 – ATTIVITÀ
Per il perseguimento delle proprie finalità sociali, l’Associazione si propone di svolgere in via esclusiva o principale:
– attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. i) del Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, in primis attraverso l’organizzazione e gestione di iniziative di carattere culturale, quali convegni nazionali e internazionali, seminari, giornate di studio, mostre a contenuto scientifico che concorrano alla promozione e all’avanzamento degli studi settecenteschi;
– attività editoriali finalizzate alla promozione e alla pubblicazione dei risultati delle ricerche sul XVIII secolo;
– attività finalizzate alla formazione universitaria e post-universitaria ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. g) del Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117;
– attività finalizzate alla creazione di rapporti con la scuola secondaria mediante l’organizzazione di corsi di formazione iniziale e continua per docenti e iniziative rivolte a studenti;
– iniziative dirette alla divulgazione dei risultati delle ricerche sul XVIII secolo presso un pubblico non specialista mediante specifiche attività di Terza Missione;
– istituzione di borse di studio e premi alla ricerca per studiosi afferenti ai diversi ambiti disciplinari rappresentati all’interno dell’Associazione.
La Società ha la proprietà e la responsabilità di un sito Web attraverso il quale pubblicizza le proprie iniziative, di una rivista elettronica e di una collana digitale a questa collegata.
L’Associazione può esercitare attività diverse da quelle sopra elencate di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri e limiti definiti dall’art. 6 del Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, dalle relative norme di attuazione e dalle altre disposizioni di legge vigenti. L’Associazione potrà dunque svolgere in via accessoria e non principale le attività di natura economica strettamente connesse alle proprie finalità istituzionali nei confronti di associati e di terzi, nel rispetto del citato Decreto e successive modifiche. L’individuazione di tali attività sarà operata dal Comitato Esecutivo con apposita delibera. Per l’attuazione dei propri scopi e la finalizzazione delle proprie attività di interesse generale, l’Associazione potrà avvalersi di professionisti, volontari o altro personale specializzato interno o estraneo all’Associazione. L’Associazione potrà attuare, a norma dell’art. 7 del Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, eventuali iniziative di raccolta fondi, anche acquisendo lasciti da terzi, donazioni o contributi, allo scopo di finanziare le proprie attività ordinarie di interesse generale, nel rispetto dei principi di trasparenza e correttezza nei rapporti tra sostenitori, associati e pubblico. Per tutte le proprie attività l’Associazione dovrà in ogni caso osservare le normative amministrative e fiscali vigenti destinando i fondi raccolti alla realizzazione dei fini perseguiti e sanciti nel presente Statuto.

Articolo 5 – SOCI, AMMISSIONE ED ESCLUSIONE
L’iscrizione alla Associazione è aperta a singoli studiosi persone fisiche nonché a fondazioni, enti, centri, istituti e biblioteche che ne condividano le finalità e intendano perseguirne gli scopi.
I soggetti che intendono far parte dell’associazione devono presentare domanda scritta soggetta ad approvazione da parte del Comitato esecutivo. In caso di rigetto della domanda, il Comitato esecutivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all’interessato.
Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea in occasione della successiva convocazione.
L’iscrizione comporta il pagamento di una quota annuale fissata dall’Assemblea Generale.
Dopo due anni di mancato versamento della quota annuale il socio viene considerato dimissionario. Perdono la qualità di associato per esclusione anche coloro i quali si rendano colpevoli di comportamenti scorretti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni. Tutti gli associati hanno gli stessi diritti e doveri, secondo principi di democrazia e uguaglianza. È garantita disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione. Sono garantiti l’eleggibilità libera degli organi amministrativi, il principio del voto singolo di cui all’art. 2532, comma 2 del Codice Civile, la sovranità dell’assemblea dei soci e i criteri per la loro ammissione ed esclusione, i criteri e le idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti.
Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Comitato esecutivo e presso la sede dell’associazione o altro luogo indicato ma comunque nel comune in cui ha sede l’associazione, entro 60 giorni dalla richiesta.
È ammesso il voto per corrispondenza o telematico.
Gli associati che siano stati esclusi o comunque abbiano cessato di essere soci dell’Associazione non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.
Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell’Associazione. Le attività svolte dagli associati a favore dell’Associazione e per il raggiungimento delle specifiche sue finalità sono svolte a titolo volontario e totalmente gratuite, fatto salvo il diritto di percepire un rimborso per le spese eventualmente sostenute su mandato del Comitato Esecutivo nella realizzazione di specifiche attività o iniziative. L’Associazione può, in caso di specifica e particolare necessità, avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo e/o dipendente.

Articolo 6 – PATRIMONIO E BILANCIO
Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo delle quote e dei contributi degli associati e di eventuali elargizioni, ricavi, rendite, proventi, raccolte fondi ed entrate comunque denominate, è interamente utilizzato per lo svolgimento dell’attività dell’Associazione, nel perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e dello scopo come sopra individuato.
È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli Organi dell’Associazione, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Con la chiusura dell’esercizio è redatto il bilancio, che deve essere presentato all’Assemblea Generale per l’approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.
Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l’indicazione dei proventi e degli oneri dell’Associazione e dalla relazione di missione che illustra le proposte del bilancio stesso, l’andamento economico e gestionale dell’Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.
Le entrate dell’Associazione sono costituite da:
a) quote associative degli aderenti;
b) contributi di privati, dello Stato, di enti, di organismi internazionali, di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
c) donazioni e lasciti testamentari;
d) proventi derivanti da convenzioni;
e) rendite patrimoniali;
f) attività di raccolta fondi;
g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all’art. 6 del Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazione e integrazioni, comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all’art. 4 del presente Statuto, che a qualsiasi titolo pervenga all’Associazione.
Il Comitato Esecutivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
Il patrimonio sociale può essere costituito da:
a) beni immobili e mobili;
b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
c) donazioni, lasciti o successioni;
d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.
Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell’Associazione.

Articolo 7 – ORGANI DELLA SOCIETÀ
Organi dell’Associazione sono:
1) l’Assemblea Generale dei soci;
2) il Comitato Esecutivo;
3) il Presidente;
4) il Consiglio Scientifico
5) il Segretario generale
6) il Tesoriere

Articolo 8 – MODALITÀ ELETTORALI
Per l’elezione degli organi di cui al precedente articolo, oltre che il voto in presenza, sono ammessi sia il voto per corrispondenza, sia quello in modalità telematica, secondo apposito Regolamento. Per il voto in presenza è ammessa la delega (non più di due deleghe per ogni socio).

Articolo 9 – ASSEMBLEA GENERALE
L’Assemblea Generale ha le seguenti prerogative:
a) nomina e revoca i componenti degli Organi associativi e nei limiti di legge ne determina il compenso;
b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della Revisione legale dei conti e nei limiti di legge ne determina il compenso;
c) approva la relazione annuale del/della Presidente;
d) approva il bilancio di esercizio o il rendiconto per cassa dell’Associazione e l’eventuale bilancio sociale;
e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi associativi e promuove l’azione di responsabilità nei loro confronti;
f) delibera sull’esclusione degli associati;
g) delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione;
i) provvede all’elaborazione e la discussione di proposte relative a iniziative e attività scientifiche;
j) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza. L’Assemblea Generale si riunisce almeno una volta all’anno in via ordinaria per l’approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale, ove la redazione di quest’ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna, preferibilmente in coincidenza con un convegno di studi organizzato dal Comitato Esecutivo e dal Consiglio Scientifico.
È convocata mediante lettera raccomandata o email contenente l’ordine del giorno, inviati almeno otto giorni prima di quello fissato per l’adunanza.
Si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell’avviso di convocazione.
L’Assemblea può svolgersi sia in presenza presso la sede sociale o altro luogo stabilito dal Comitato Esecutivo, sia in modalità telematica o mista. In questi ultimi due casi devono essere garantite le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:
– deve essere consentito al/alla Presidente o a chi presiede l’Assemblea di accertare l’identità degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dei lavori assembleari, di constatare e proclamare regolarmente i risultati delle eventuali consultazioni e votazioni;
– deve essere consentito al/alla Segretario/a o altro soggetto verbalizzante di percepire in modo adeguato tutti gli eventi e interventi in assemblea, che saranno oggetto di verbalizzazione;
– deve essere consentito ai soci di partecipare ai lavori della riunione, intervenendo nelle discussioni e avendo garantito il diritto di esprimere in simultanea il proprio voto sui punti all’ordine del giorno.
In entrambe le situazioni, l’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la maggioranza dei soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, purché sia trascorsa almeno un’ora da quest’ultima. Nelle assemblee le votazioni avvengono per scrutinio segreto solo in caso che ne faccia richiesta almeno un quarto dei soci presenti o rappresentati per delega.
Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all’assemblea, validamente costituita.
Per l’assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie, occorre la presenza di almeno 3/5 (tre quinti) degli associati aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. L’Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento, la trasformazione, fusione o scissione dell’associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Articolo 10 – COMITATO ESECUTIVO
Il Comitato Esecutivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri eletti tra i soci dall’Assemblea Generale a scrutinio segreto che ne determinerà, in sede di nomina, il numero. I membri del Comitato Esecutivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il comitato esecutivo si riunisce tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno 3 dei suoi membri.
È convocato mediante lettera raccomandata o email contenente l’ordine del giorno, inviati almeno otto giorni prima di quello fissato per l’adunanza.
Si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell’avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:
• il presidente possa accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
• sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
• sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno.
Segue le indicazioni dell’Assemblea Generale dei soci nel provvedere alla realizzazione degli scopi della Associazione e nel promuovere le attività che a ciò appaiano utili e necessarie. In particolare, esso garantisce l’attuazione delle deliberazioni assembleari, compila i bilanci, preventivi e consuntivi, predispone i programmi da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei soci, presiede a tutte le manifestazioni e a tutte le attività associative e cura lo sviluppo e l’incremento dell’Associazione; inoltre, congiuntamente con il Consiglio Scientifico, organizza riunioni, conferenze, convegni e congressi. Il Comitato Esecutivo costituisce il Comitato Editoriale (Editorial Board) della rivista organo della Società.
Il Comitato Esecutivo si occupa della gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione e pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per Statuto alla competenza dell’Assemblea Generale dei soci.
Nello specifico:
• elegge tra i propri componenti il/la Presidente;
• elegge tra i propri componenti due Vice-Presidenti;
• elegge il/la Tesoriere/a e il/la Segretario/a Generale;
• pone in essere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
• cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea;
• predispone e propone all’Assemblea il programma annuale di attività in collaborazione con il Consiglio Scientifico;
• individua le attività diverse da quelle d’interesse generale esperibili dall’Associazione in collaborazione con il Consiglio Scientifico;
• cura i rapporti della Associazione con altre Società nazionali e internazionali;
• predispone annualmente il bilancio d’esercizio e, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all’Assemblea per la discussione e l’approvazione;
• conferisce procure generali e speciali;
• assegna e revoca eventuali prestazioni di lavoro fissando mansioni, qualifiche e retribuzioni;
• propone all’Assemblea Generale i Regolamenti per il funzionamento dell’Associazione e degli organi societari;
• ratifica e respinge i provvedimenti d’urgenza adottati dal/dalla Presidente;
• delibera in ordine all’ammissione dei nuovi soci
• delibera in ordine alla revoca dello status di socio.
Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate.
Non può essere eletto membro del Comitato Esecutivo, e se eletto decade dal suo ufficio, chi sia stato condannato a una pena che comporti l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità di esercitare uffici direttivi.
Entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione i membri del Comitato Esecutivo devono chiedere l’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell’ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri ed il voto della maggioranza dei presenti.
In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Articolo 11 – PRESIDENTE
Il/la Presidente, nominato/a dal Comitato Esecutivo tra i suoi membri, può ricoprire la carica soltanto per due mandati consecutivi ed allo scadere del secondo mandato diventa membro permanente del Consiglio Scientifico senza diritto di voto.
Ha la rappresentanza legale e amministrativa dell’Associazione di fronte ai terzi e in giudizio a tutti gli effetti di legge e ha la firma sociale. Ha il compito di convocare le riunioni del Comitato Esecutivo e del Consiglio Scientifico nonché l’Assemblea Generale dei soci, che presiede. In caso di sua assenza o di suo impedimento, il/la Presidente è sostituito/a dal più anziano/a dei due Vice-Presidenti.

Articolo 12 – CONSIGLIO SCIENTIFICO
Il Consiglio Scientifico è composto da un minimo di tre ad un massimo di dodici membri eletti tra i soci dall’Assemblea Generale a scrutinio segreto che ne determinerà, in sede di nomina, il numero oltre ad un massimo di cinque cooptati. I membri del Consiglio scientifico durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Si riunisce almeno una volta all’anno congiuntamente al Comitato Esecutivo, in presenza o in modalità telematica, e ha il compito di elaborare gli indirizzi dell’attività culturale definiti dall’Assemblea generale. In particolare, in collaborazione con il Comitato Esecutivo, il Consiglio Scientifico predispone e propone all’Assemblea dei soci il programma annuale delle iniziative e individua le attività diverse da quelle d’interesse generale, che possono essere organizzate dall’Associazione. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza degli aventi diritto presenti.

Articolo 13 – VICE-PRESIDENTI
I/le due Vice-presidenti sono eletti dal Comitato Esecutivo tra i suoi membri e sono rieleggibili. I/le Vice-presidenti esplicano tutte le funzioni del/della Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Articolo 14 – SEGRETARIO GENERALE
Il/la Segretario/a Generale è eletto dal Comitato Esecutivo tra i suoi membri, può ricoprire la carica soltanto per due mandati consecutivi ed allo scadere del secondo mandato diventa membro permanente del Consiglio Scientifico senza diritto di voto.
E’ incaricato della redazione dei verbali delle riunioni del Comitato Esecutivo, del Consiglio Scientifico e dell’Assemblea dei soci. Si occupa altresì di gestire le comunicazioni con i soci.

Articolo 15 – TESORIERE
Il/la Tesoriere/a è eletto dal Comitato Esecutivo tra i suoi membri ed è rieleggibile. Provvede a riscuotere le quote degli associati e ad amministrare la cassa e il patrimonio dell’Associazione. Tiene aggiornato il libro dei conti in cui sono registrate tutte le entrate e le uscite dell’Associazione e raccoglie e conserva tutti i giustificativi di spesa. Al/alla Tesoriere/a può essere conferito dal Comitato Esecutivo il potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l’incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal/dalla Presidente per importi il cui limite massimo viene definito dal Comitato Esecutivo.

Articolo 16 – ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE DEI CONTI
L’organo di controllo, monocratico o collegiale, è nominato nei casi previsti dall’art. 30 del D.Lgs. 117/2017. Ai sensi dell’art. 2397 c.c. comma 2, il componente deve essere un revisore contabile iscritto al relativo registro e, nel caso di organo di controllo collegiale, il predetto requisito deve essere posseduto da almeno uno dei componenti.
L’organo è eletto dall’Assemblea Generale anche tra i non soci dura in carica tre anni ed è rieleggibile, se collegiale è composto da tre membri. Se collegiale elegge nel suo seno un presidente. All’ Organo di Controllo spettano il controllo sull’amministrazione dell’Associazione, la revisione dei bilanci preventivi e consuntivi compilati dal Comitato Esecutivo e ogni altro compito in materia di operazioni e contabilità sociale. Ai componenti dell’Organo di Controllo si applica l’articolo 2399 del Codice civile. I componenti del suddetto Organo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma 2 del Codice civile. L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta e trasparente amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14 del Codice del Terzo Settore. Esso può anche esercitare, al superamento dei limiti di cui all’articolo 31, comma 1 del Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, la revisione legale dei conti. I componenti dell’Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Inoltre l’Assemblea Generale elegge l’Organo di Controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Articolo 17 – SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
In caso di scioglimento della Associazione il suo patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previa acquisizione del parere positivo dell’Ufficio del Registro Unico del Terzo Settore, come previsto dall’articolo 45 del Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117. Destinatari della devoluzione potranno essere altri soggetti aventi la medesima natura e finalità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ad associati. L’Assemblea Generale provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri soci.

Articolo 18 – REGOLAMENTI
È demandato al Comitato Esecutivo il compito di redigere, se ritenuto opportuno, uno o più Regolamenti associativi che, ispirandosi ai principi e alle norme contenute nel presente Statuto, possano fornire indicazioni operative circa la vita o specifiche attività della Associazione.

Articolo 19 – DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e alle loro eventuali variazioni.

 

Versione pdf dello Statuto: qui

[Lo statuto in vigore fino al maggio 2022: qui]

[Lo statuto in vigore fino al 2010: qui]