Statuto

STATUTO

della Società italiana di studi sul secolo XVIII

Articolo 1°

È costituita una associazione senza fini di lucro denominata “Società italiana di studi sul secolo XVIII”. Durante la vita della Società, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge non potranno essere distribuiti anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

Articolo 2°

L’associazione ha lo scopo di promuovere la ricerca storica sul ’700 nei vari campi di studio. A tale fine essa si propone di stimolare scambi scientifico-culturali, di organizzare riunioni, convegni, congressi, di perseguire ogni altra iniziativa utile alla diffusione dei suddetti studi, di costituire un punto di riferimento e un centro di coordinamento dell’attività dei singoli studiosi e di gruppi operanti nei diversi campi. La “Società italiana di studi sul secolo XVIII” intende cooperare con le altre società nazionali di studi settecenteschi e aderire all’ISECS.

Articolo 3°

 

L’iscrizione alla Società è aperta ai singoli studiosi e soggetta ad approvazione da parte dell’assemblea generale; essa comporta il pagamento di una quota annuale fissata dall’assemblea generale. Anche enti, centri, istituti e biblioteche possono iscriversi alla Società con quote annuali stabilite dal comitato esecutivo. Dopo due anni di mancato versamento della quota il socio viene considerato dimissionario.

È garantita disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione. Sono garantite l’eleggibilità libera degli organi amministrativi, il principio del voto singolo di cui all’art. 2532, comma 2, del codice civile, la sovranità dell’assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, i criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza o telematico.

Le quote o contributi associativi sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

Articolo 4°

La sede provvisoria della Società è fissata in Roma, presso l’Accademia letteraria dell’Arcadia, Piazza S. Agostino 8 ma le assemblee generali e le diverse riunioni possono tenersi anche in altra sede.

Articolo 5°

Per il raggiungimento dei propri scopi la Società si avvale delle quote dei soci, di eventuali lasciti e contributi, e degli eventuali utili derivanti dalle iniziative prese per il conseguimento dei propri fini istituzionali.

Articolo 6°

Organi della società sono:

1) l’assemblea generale dei soci;

2) il comitato esecutivo di cinque membri eletto a scrutinio segreto dall’assemblea generale tra i soci. Esso elegge a sua volta nel suo seno: un presidente, due vice-presidenti, un segretario generale, un tesoriere;

3) il consiglio scientifico di dodici membri, eletto a scrutinio segreto dall’assemblea generale tra i soci, e fino a un massimo di cinque cooptati;

4) il collegio dei revisori dei conti, di tre membri.

I membri del comitato esecutivo, del consiglio scientifico e del collegio dei revisori dei conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Presidente e il Segretario generale possono ricorprire la carica soltanto per due mandati consecutivi.

Articolo 7°

Per l’elezione degli organi di cui al precedente articolo è ammesso il voto sia per delega (non più di due deleghe per ogni socio), sia per corrispondenza anche telematica, secondo un regolamento redatto dal comitato esecutivo.

Articolo 8°

L’assemblea generale si riunisce almeno una volta l’anno, di massima in coincidenza con un convegno di studi organizzato dal comitato esecutivo secondo le indicazioni dei soci da esso raccolte e vagliate.

L’assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la maggioranza dei soci, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima convocazione, purché sia trascorsa almeno un’ora da quest’ultima. Nelle assemblee le votazioni avvengono per alzata di mano. Si procede invece per scrutinio segreto alla elezione delle cariche sociali o quando ne faccia richiesta almeno un quarto dei soci presenti o rappresentati per delega.

Articolo 9°

Il Presidente ha la rappresentanza della Società di fronte ai terzi e in giudizio ed ha la firma sociale. In caso di sua assenza o di suo impedimento, il presidente è sostituito dal più anziano dei due vice-presidenti.

Articolo 10°

Il comitato esecutivo segue le indicazioni dell’assemblea generale dei soci nel provvedere alla realizzazione degli scopi della Società e nel promuovere quelle attività che a ciò appaiono utili e necessarie. In particolare, esso mette in esecuzione le deliberazioni assembleari, compila i bilanci e i conti consuntivi, predispone i programmi da sottoporre alla approvazione dell’assemblea, propone all’assemblea l’ammissione e l’esclusione di coloro che fanno domanda di iscriversi alla Società, organizza riunioni, conferenze, convegni e congressi, presiede a tutte le manifestazioni e a tutte le attività associative e cura infine lo sviluppo e l’incremento della Società.

Il comitato esecutivo redige annualmente un rendiconto economico e finanziario da sottoporre ad approvazione assembleare.

Il consiglio scientifico si riunisce almeno una volta l’anno congiuntamente al comitato esecutivo, e ha il compito di elaborare gli indirizzi dell’attività culturale forniti dalla assemblea della Società.

Articolo 11°

Il collegio dei revisori dei conti è formato da tre membri, anche non soci, eletti dalla assemblea generale. Esso elegge nel suo seno un presidente. Al collegio spettano il controllo sull’amministrazione della Società, la revisione dei bilanci preventivi e consuntivi compilati dal comitato esecutivo, ed ogni altro compito in materia di operazioni e contabilità sociale. La carica di membro del collegio è gratuita.

Articolo 12°

Le deliberazioni di tutti gli organi della Società vengono prese a maggioranza dei votanti, tenendo anche conto dei voti espressi per delega (non più di due deleghe a socio) o per corrispondenza anche telematica, tranne quelle relative alle modifiche di statuto e all’eventuale scioglimento della Società, che vanno prese a maggioranza di tre quinti dei soci.

In caso di scioglimento per qualunque causa il patrimonio della Società verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23-12-1996, n.662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Il sito web (https://www.sissd.it), la rivista “Diciottesimo Secolo” e la collana digitale “Biblioteca del Diciottesimo Secolo” sono di proprietà della Società italiana di studi sul secolo XVIII.

[Lo statuto precedente: STATUTO SISSD_2010]